(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 12 giugno 2019)  
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. In attuazione delle disposizioni  contenute  all'art.  1,  commi
965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'intesa rep.
n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell'art. 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
la  presente  legge  ridetermina  secondo  il   metodo   di   calcolo
contributivo la misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati
dalle leggi regionali 13  settembre  1995,  n.  38  (Disposizioni  in
materia di  trattamento  indennitario  dei  consiglieri  regionali  e
modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e  12  agosto
2003,  n.  13  (Norme  modificative  in  materia  di  ordinamento   e
organizzazione  dell'amministrazione  regionale   e   del   consiglio
regionale, nonche' sulla determinazione delle indennita' spettanti al
Presidente del consiglio regionale, al  Presidente  della  regione  e
agli assessori). 
  2. La rideterminazione di cui al comma 1 si  applica  agli  assegni
vitalizi e alle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  anche  se  sospesi,
ovvero da erogarsi successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, secondo quanto previsto dalle  leggi  regionali
n. 38/1995 e n. 13/2003, considerando il loro importo al lordo  della
riduzione temporanea prevista dall'art. 3 della  legge  regionale  13
febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico
dei consiglieri e degli assessori regionali, nonche' di funzionamento
dei  gruppi  consiliari.  Modifiche  alle  leggi  regionali   2/1964,
52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014).